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Responsabilità dell’agente in caso di insoluti dei clienti

di Mario S. Dusi _ Con ordinanza del 20 gennaio 2026, n. 1252, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità dell’agente per gli insoluti dei clienti, chiarendo, in particolare, il valore giuridico delle dichiarazioni con cui l’agente si assume la responsabilità del mancato pagamento.

Di seguito la vicenda: una società preponente aveva intimato il recesso dal rapporto di agenzia per fatto e colpa dell’agente (nel caso di specie: raccolta di ordinativi intestati a persone inesistenti, avendone ricevuto i dati da un soggetto terzo, cui era stata consegnata la merce, e mancato pagamento del corrispettivo).

La società, da parte sua, aveva avanzato domanda riconvenzionale, opponendo in compensazione il suo controcredito per il danno patito e producendo un documento in cui lo stesso agente si assumeva la responsabilità della perdita subita dalla società in occasione dei fatti posti a base del recesso.

Giunta in Cassazione,la questione centrale riguardava la qualificazione della dichiarazione resa dall’agente: in particolare, si trattava di stabilire se la stessa costituisse un patto di “star del credere” (notoriamente vietato nei limiti previsti dall’art. 1746, comma 3, del Codice civile), oppure una ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 del Codice civile, con conseguente inversione dell’onere probatorio.

Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che:

  • lo star del credere presuppone un’assunzione preventiva di un obbligo di garanzia per eventuali affari futuri che non andassero a buon fine;
  • la ricognizione di debito, invece, riguarda obbligazioni già sorte.

Poiché, nel caso in esame, la dichiarazione in questione era stata rilasciata non solo dopo la stipulazione del contratto di agenzia, ma altresì dopo che l’agente aveva promosso gli affari tradottisi poi negli ordini oggetto della dichiarazione (ed altresì dopo il verificarsi del mancato pagamento del corrispettivo), la Corte ha stabilito che in nessun caso quella dichiarazione poteva integrare uno star del credere, ma che la stessa era bensì da qualificarsi come una ricognizione di debito, con gli effetti propriamente processuali di cui all’art. 1988 del Codice civile.

Tale istituto, ricorda la Cassazione, non costituisce un’autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi, che si traduce nell’inversione dell’onere probatorio circa l’esistenza del rapporto fondamentale: incombe pertanto sull’autore della ricognizione l’onere di provare che tale rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto.

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