di Mario Dusi - La divulgazione di notizie sull’attività di un concorrente, qualora tali notizie siano non veritiere, o veritiere ma formulate in maniera parziale o fuorviante, al punto da essere idonee a procurare discredito, pregiudicandone la reputazione sul mercato o minando la fiducia di clienti e fornitori nei suoi confronti, configura l’illecito di concorrenza sleale per denigrazione, di cui all’art. 2598, comma 2, del Codice Civile. È quanto stabilito dal Tribunale di Milano con decisione del 21 luglio 2025: non è sufficiente, pertanto, che le notizie o gli apprezzamenti negativi diffusi non contengano falsità; è necessario che siano esposti in modo chiaro e completo, oltre che con toni e contenuti che non eccedano in senso negativo verso il concorrente. Il caso riguardava una società estera, depositaria di un marchio corrispondente al nome di un noto gruppo musicale italiano, che aveva inviato lettere di diffida a enti televisivi e operatori del settore musicale, affinché questi non invitassero la band a programmi o eventi. In tali missive la società affermava che la partecipazione del gruppo avrebbe potuto integrare la contraffazione del marchio, senza avvisare, tuttavia, che la band stessa aveva già presentato ricorso avanti al tribunale estero, per annullare il deposito in mala fede del marchio (con, peraltro, buone probabilità di vittoria). Il gruppo musicale si era quindi rivolto in via cautelare al Tribunale di Milano, chiedendo la cessazione dell’invio delle diffide. Il giudice investito della questione ha accolto la richiesta, ritenendo che le lettere di diffida inviate dalla società estera contenevano notizie di stampo denigratorio e non completo nei confronti della band e che, pertanto, integravano l’illecito di concorrenza sleale.
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