di Mario Dusi - La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 1° agosto 2025 nella causa C-600/23, ha stabilito che i giudici degli Stati membri devono poter esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sui lodi arbitrali emessi dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), anche se confermati da tribunali di paesi terzi come la Svizzera. Il caso riguardava il Royal Football Club Seraing, club belga che nel 2015 aveva stipulato accordi con la società maltese Doyen Sports, cedendo a quest’ultima una parte dei diritti economici su alcuni calciatori, pratica nota come “third-party ownership” (TPO). La FIFA aveva sanzionato il club per violazione del divieto di TPO, sanzione confermata dal TAS (di Losanna) e successivamente dal Tribunale federale svizzero. Il club aveva quindi adito i giudici belgi, i quali hanno sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiedendo se fosse conforme al diritto UE che i lodi emessi dal TAS non potessero, sulla base del principio di res iudicata, essere soggetti a controllo giurisdizionale da parte dei tribunali nazionali degli Stati membri, al fine di verificarne il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sancite dall’Unione. La Corte, investita della questione, ha stabilito che l’autorità dires iudicata attribuita a tali lodi non può impedire ai giudici nazionali di esaminare la conformità delle decisioni arbitrali al diritto dell’Unione: questo in quanto la circostanza che il TAS possa di fatto applicare anche il diritto UE non basta a garantire che il diritto dell’Unione sia effettivamente rispettato, non essendoci alcuna “certezza giuridica” in tal senso. Pertanto, afferma la CGUE, i lodi arbitrali del TAS devono poter essere soggetti a un controllo giurisdizionale effettivo da parte dei tribunali degli Stati membri, soprattutto quando tali lodi riguardano norme che incidono su diritti garantiti dal diritto dell’Unione; eventuali normative nazionali o sportive che ostacolano tale controllo devono essere disapplicate dai giudici degli Stati membri. Questa decisione, che abolisce l’insindacabilità dei lodi arbitrali del TAS, segna un importante punto di svolta, con un impatto concreto sul sistema di risoluzione delle controversie nello sport. Da un lato, viene introdotta la possibilità per i giudici nazionali di sospendere l’esecuzione dei lodi e di sollevare questioni pregiudiziali dinanzi alla CGUE, e, dall’altro lato, si rafforza la tutela giurisdizionale per sportivi e società sportive (cui viene garantito il diritto di contestare decisioni arbitrali in contrasto con il diritto dell’Unione). Infine, viene così limitata l’autonomia delle federazioni sportive internazionali, come la FIFA, imponendo loro il rispetto dei principi fondamentali dell’Unione europea; ed in effetti il sistema assolutamente chiuso, che, però, “vive” in uno spazio giuridico europeo (in cui tante decisioni, a partire dalla famosa sentenza Bosman del 15.12.1995 in causa C-415/93, hanno effetti determinanti in quello specifico settore), non può sussistere.
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