Di Mario Sergio Dusi - Il decreto ingiuntivo non opposto accerta, in maniera definitiva (e ad ogni effetto tra le parti) quantomeno che il venditore ha consegnato la cosa priva di vizi e che il compratore non ha pagato il prezzo. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza del 4 aprile 2024, n. 8937: una società, condannata dai giudici di merito al risarcimento dei danni per una fornitura di carni avariate (fornitura per la quale, tuttavia, la stessa aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto), aveva proposto ricorso per Cassazione, facendo valere il giudicato derivante dal ridetto decreto ingiuntivo, in quanto attinente al medesimo rapporto giuridico. La corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo. Ricordano, infatti, gli ermellini come l’esistenza di una sentenza passata in giudicato, la quale ha accertato una situazione giuridica o risolto una questione di fatto o di diritto, definendo così un giudizio tra determinate parti e in relazione a un determinato negozio o rapporto giuridico, precluda la possibilità di riesame - in un secondo giudizio che dovesse sorgere tra le stesse parti e avente lo stesso oggetto - del punto già accertato o risolto, anche qualora tale successivo giudizio avesse finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Il giudicato, inoltre, estende i suoi effetti non solo alle ragioni di fatto e di diritto esercitate in giudizio, ma anche a “tutte le possibili questioni, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”. Tale principio, secondo cui l’efficacia del giudicato riguarda non solo gli elementi espliciti della pronuncia, ma anche tutti i suoi presupposti logico-giuridici, si applica anche nelle ipotesi in cui il medesimo derivi non da una sentenza, ma da un decreto ingiuntivo (se non opposto), come nel caso di specie, acquisendo quindi autorità nei confronti non solo del credito azionato, ma anche del titolo posto a suo fondamento, precludendo così un possibile riesame in tema in altro giudizio. “Il decreto ingiuntivo non opposto” conclude infatti la Suprema Corte, “ha (implicitamente) accertato, in maniera definitiva tra le parti, l’esatto adempimento del venditore e l’assenza di vizi della cosa”.
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