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Esecuzione titolo comunitario senza verifica competenza giudice

di Mario Dusi. Con sentenza del 4 settembre 2019 nella causa C-347/18, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012, ben chiarendo quanto segue: l’autorità giurisdizionale d’origine, adita ai fini dell’attestato per l’esecuzione di un titolo comunitario, non ha la facoltà (né l’obbligo) di verificare la competenza del giudice che ha emanato la decisione nel merito.

Il caso riguardava un avvocato che, avendo ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti di una cliente residente in Germania (qualificata, quindi, come consumatrice), a fronte della mancata opposizione, aveva chiesto al giudice di emettere l’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il ridetto giudice, tuttavia, nell’esaminare la vicenda, aveva ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in violazione delle norme sulla competenza giurisdizionale previste dallo stesso regolamento.

Il creditore si era pertanto rivolto alla Corte di Giustizia, chiedendo se l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 imponesse all’autorità giurisdizionale, adita con istanza di rilascio di un attestato, di trasporre in modo pedissequo la decisione adottata nello Stato membro d’origine, o se la disposizione in esame gli consentisse di decidere d’ufficio di informare il convenuto (a carico del quale la decisione avrebbe dovuto essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello di origine) in merito all’eventuale violazione delle norme sulla competenza e, pertanto, alla possibilità di opporsi al riconoscimento.

La Corte di Giustizia, ai fini della propria decisione, ha analizzato l’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1215/2012, rilevando con precisione due ordini di concetti, ossia che anche nella combinata lettura del ridetto regolamento con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che si prefigge – tra le altre – una maggiore tutela dei consumatori), lo stesso osta alla possibilità dell’Autorità che emette l’attestato necessario all’esecuzione di una decisione definitiva di verificare d’ufficio se le disposizioni sulla competenza siano state violate.

Nell’ambito dei punti della sentenza qui in commento, però, viene anche affermato che il paragrafo 2, lett.b, prevede invece che, ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisca alla competente autorità incaricata dell’esecuzione l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, che certifichi che l’autorità giurisdizionale fosse competente a conoscere del merito.

Dal confronto di queste due disposizioni, discende che solo nell’ipotesi di una decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare l’autorità giurisdizionale adita, con istanza di rilascio dell’attestato, debba esaminare la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione nel merito; al contrario, nelle controversie come quella in esame, alla ridetta autorità giurisdizionale non spetta di verificare d’ufficio se la decisione in esame sia stata adottata nel rispetto delle norme sulla competenza di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012.

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