Italiano
English
German (Germany)

Contratti online - clausole vessatorie: non basta il c.d. “FLAG”

di Mario Dusi _ Per l’approvazione delle clausole vessatorie nei contratti stipulati online è necessaria la firma elettronica: così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026.

Il caso riguardava l’operatività della clausola relativa al foro di competenza di un contratto di fornitura concluso in via telematica.

Affermava il fornitore, nella sua difesa, che il contratto in questione era stato stipulato mediante una procedura denominata “touch point”, ossia tramite accesso al form online e spunta di vari “flag” (vale a dire il riempimento, con un click del mouse, della casella corrispondente al bene o servizio richiesto), e, in particolare, con doppio “flag” (e dunque, a suo dire, in conformità al disposto dell’art. 1341 c.c.), della clausola delle condizioni generali che prevedeva il foro convenzionale esclusivo.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha precisato che la mera spunta (c.d. “flaggatura”) non è sufficiente a dimostrare il consenso della parte che aderisce al contratto all’applicazione della clausola vessatoria: ai fini di quanto richiesto dall’art. 1341 c.c., è necessario che tale consenso sia prestato per iscritto, in modo consapevole e specifico.

Occorre, quindi, che il fornitore del bene o servizio predisponga sul proprio sito web una funzione che consenta all’utente di approvare specificatamente le clausole vessatorie, mediante firma elettronica, anche nella forma c.d. digitale leggera (se – come nel caso in esame – per quel tipo di contratto non è prevista la formaad substantiam), per esempio, mediante l’utilizzo di un codice OTP (“One Time Password”) inviato al firmatario via sms o email.

Questa sentenza impone un nuovo, importante “freno” alla stipulazione di contratti online in Italia, che dovrebbero (viceversa) adattarsi alle ragioni delle modernità tecniche e, soprattutto, alle modalità internazionali di concludere i contratti, accettando tutte le possibili clausole dei medesimi.

I consulenti delle società, che oramai fondano la conclusione dei contratti su modalità telematiche, dovranno quindi consigliare con attenzione, nel rispetto di questa ulteriore interpretazione della Suprema Corte.

Hai bisogno di una consulenza?