di Mario Dusi _ Da alcuni mesi a chi scrive capita di vedersi “opporre” dal giudice adito con richiesta per l’emissione di un decreto ingiuntivo l’interpretazione giurisprudenziale introdotta dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 17989, depositata il 13 settembre 2016. È singolare che i giudici - che peraltro mai intervengono nella necessaria valutazione inerente all’eventuale sussistenza della loro giurisdizione internazionale nelle richieste di ricorsi per decreto ingiuntivo depositati per creditori stranieri (vedasi al riguardo la Rivista di diritto internazionale privato e processuale n. 4/2015, pagine 925 e ss.) - interpretino con rigore una sentenza di oramai 10 anni fa, secondo la quale le previsioni di cui all'articolo 1182, comma terzo, del Codice civile determinano la competenza del foro del creditore soltanto quando le obbligazioni pecuniarie siano liquide. La Suprema Corte affermerebbe in questa sentenza che sono liquide le pretese il cui “ammontare […] può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico”, sempre che “i criteri” di applicazione risultino “direttamente dal titolo originale”, non potendosi all’uopo ritenere sufficiente una fattura, accompagnata da un estratto notarile delle scritture. Qualora nella documentazione versata in ricorso non si possa (sempre a valutazione del giudicante) giungere alla chiara individuazione della liquidità della pretesa, il giudice del luogo di residenza del creditore non sarebbe competente,viceversa sarebbe competente sempre quello della sede del debitore! Davvero curiosa questa interpretazione, che balza ultimamente sempre più spesso agli onori del rigetto o della sospensione delle istanze per ottenere un DI, se solo si osserva come, nella ridetta sentenza, gli stessi Ermellini menzionino (a pagina 5) che l’ammontare risulta essere liquido quando ciò possa essere determinato direttamente dal titolo o in base ad un semplice calcolo aritmetico; ed ancora puntualizzano che “liquidità […] significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale”, bastando che il ridetto titolo “indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata” sulla base di “semplici operazione aritmetiche”. Ora, non è dato comprendere il motivo per il quale parecchi giudicanti non leggano con attenzione questa intera sentenza e non tengano conto di una giurisprudenza ormai decennale che afferma costantemente come il titolo - che non deve essere per forza esclusivamente un contratto - debba semplicemente e solo contenere i criteri per determinare l’ammontare preteso, senza lasciare nessun margine di discrezionalità (vedasi Cassazione, Sezione I civile, n. 23453 del 18 agosto 2025). A ciò si aggiunga che, a seguito della promulgazione dell’articolo 3, comma 8, letteraa del decreto legislativo n. 164 del 2024, il creditore è oggi autorizzato a fornire la prova a fondamento di un’istanza per decreto ingiuntivo in base alla documentazione fiscale da scambiarsi con l’Agenzia delle Entrate: delle due l’una, o il legislatore ha “erroneamente” reso più semplice la richiesta di decreto ingiuntivo (a fronte della produzione dello scambio di missive con lo SDI per la fatturazione), oppure la modalità di interpretazione dei giudicanti sulla sopra citata sentenza delle Sezioni Unite è sostanzialmente da tempo superata. A parere di chi scrive, la modalità di applicare questa sentenza risulta un rigurgito di tutela del debitore che è stato oramai superato anche da tutte le norme sull’esecuzione forzata, in vigore da tempo, che (giustamente) tolgono vantaggi di tutela (come discutere avanti al proprio foro in caso di controversia) al debitore.
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