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CEDU: pubblicazioni e commenti di terzi sul web come libertà di espressione

di Mario Dusi. 

Con la sentenzaPătraşcu c. Romania del 7 gennaio 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in tema di libertà d’espressione, delineando i limiti per l’ingerenza delle autorità nazionali.

Brevemente la vicenda.

Un cittadino rumeno appassionato di opera (Alexandru Pătraşcu) per anni aveva pubblicato articoli e commenti su temi musicali, sul suo blog e sulla sua pagina Facebook, oltre che su riviste nazionali e internazionali.

Nel 2016, scoppiò uno scandalo all’Opera Nazionale di Bucarest, in cui numerosi membri dello staff manifestarono e firmarono una petizione in cui si chiedeva l’allontanamento dei dipendenti stranieri o che avessero lavorato all’estero.

Il ricorrente si occupò a sua volta del caso, pubblicando per tre mesi una serie di articoli e commenti, alcuni dei quali menzionavano il soprano I.I. e il direttore d’orchestra T.S. (due dei circa 400 firmatari della petizione); in risposta, vennero pubblicati sulle pagine del ricorrente numerosi commenti di terze parti.

In conseguenza a ciò, I.I. e T.S. si sono rivolti alla Corte di Bucarest chiedendo la rimozione dei contenuti (da loro reputati denigratori e diffamatori) pubblicati da Pătraşcu e dagli altri utenti, oltre al risarcimento dei danni subiti in relazione all’onore, alla dignità e alla reputazione.

I giudici rumeni hanno accolto le domande, ritenendo che le dichiarazioni pubblicate avessero effettivamente ecceduto i limiti concessi dalla libertà di espressione e violato i diritti all’immagine, dignità e vita privata, e accertando quindi la responsabilità del signor Pătraşcu non solo per i suoi commenti, ma anche per la mancata rimozione dei commenti dei terzi.

Condannato in tutt’e tre i gradi di giudizio in Romania, il signor Pătraşcu si è quindi rivolto alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando violazioni degli articoli 10 (libertà di espressione) e 6 (diritto ad un processo equo) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte di Strasburgo ha osservato come le autorità nazionali non avessero effettuato un vero e proprio bilanciamento tra gli interessi in gioco, al fine di dimostrare che la limitazione alla libertà di espressione (imposta con la sentenza interna) fosse stata necessaria a tutelare un interesse sociale rilevante e proporzionata allo scopo legittimo perseguito, nonché come non vi fosse un preciso quadro normativo in tema.

Secondo la Corte, infatti, la normativa interna applicata, così come interpretata nel caso di specie dai giudici nazionali, non era sufficientemente chiara, prevedibile e dettagliata da offrire un’adeguata tutela contro le interferenze nel diritto alla libertà di espressione. In particolare, la responsabilità per i commenti di terzi non era disciplinata in modo tale da soddisfare i requisiti di legalità e proporzionalità.

La Corte ha pertanto accertato la violazione dell’articolo 10 CEDU – ossia i giudici nazionali non avevano affatto dimostrato che la limitazione imposta al Pătraşcu fosse effettivamente necessaria a tutelare un rilevante interesse sociale – ed ha condannato la Romania a pagare al ricorrente 2.853 euro per il danno patrimoniale, 7.800 euro per il danno non patrimoniale e 6.152,33 euro per le spese.

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