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CEDU: PA condannata per mancato pagamento debito riconosciuto

di Mario Dusi_Con provvedimento del 16 luglio 2026 (ricorso n. 37249/24), la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per non aver garantito l’esecuzione, entro un tempo ragionevole, di alcune sentenze interne che riconoscevano un credito della ricorrente nei confronti di un ente locale.

Il caso riguardava un istituto specializzato nell’acquisto di crediti vantati da imprese e fornitori nei confronti della pubblica amministrazione: nel corso degli anni, la società aveva acquisito diversi crediti maturati da aziende private nei confronti del Comune di Cosenza, per il pagamento dei quali vari tribunali italiani avevano emesso decreti ingiuntivi.

L’ente, tuttavia, aveva corrisposto solo una parte di tali importi prima di dichiarare il dissesto finanziario, lasciando, di fatto, ineseguite le pronunce giudiziarie a favore della società ricorrente.

Nella sua decisione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che lo Stato italiano non abbia adottato tutte le misure necessarie per assicurare la piena e tempestiva attuazione delle decisioni dei giudici nazionali.

Questo ha comportato la violazione del sistema giudiziario italiano di due disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo:

  • l’articolo 6, comma 1, che prevede il diritto per ogni persona a che la sua causa (anche nella fase esecutiva) venga esaminata equamente ed entro un termine ragionevole (e dunque per aver violato l’esecuzione della pronuncia, nonché per l’impossibilitàdi adire un tribunale al fine di ottenere tale esecuzione);
  • l’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1, che tutela il diritto di proprietà (per la mancata attuazione di decisioni giudiziarie che riconoscevano una posta patrimoniale a favore della società).

Secondo la Corte, il prolungato inadempimento da parte dell’amministrazione comunale, unito all’assenza di misure statali adeguate a garantire l’esecuzione delle sentenze, ha determinato una lesione del diritto ad un equo processo e del diritto alla proprietà privata della parte ricorrente: la Corte ha dunque condannato l’Italia a versare alla medesima parte quanto dovuto.

In conclusione, la crisi finanziaria di un ente locale non esonera lo Stato dall’obbligo di garantire, con misure adeguate, che i creditori muniti di titolo giudiziario ottengano (anche con la fase esecutiva di un procedimento) quanto loro spettante in tempi ragionevoli: si aprono quindi – e finalmente – notevoli possibilità per tutti quei privati che non riescono ad ottenere il saldo delle proprie fatture della PA italiana.

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