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Bonifico ricevuto per sbaglio: tenere i soldi non più reato

di Mario Dusi _ Non restituire una somma ricevuta per errore tramite bonifico bancario può non configurare reato, ma solo un illecito civile: così la Corte di Cassazione, con sentenza del 13 marzo 2026, n. 9843.

Il caso riguardava un soggetto il quale, avendo ricevuto un bonifico - eseguito erroneamente in suo favore - e non avendo provveduto alla restituzione, era stato ritenuto dalla Corte di Appello responsabile del delitto di appropriazione indebita (di cui all’art. 646 del Codice penale) e condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre che al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di lite.

La difesa aveva quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che, nel caso di un pagamento effettuato per errore,mancasse il presupposto tipico della fattispecie delittuosa di appropriazione indebita, ossia la violazione di uno specifico vincolo di destinazione, e che la condotta fosse invece riconducibile alla fattispecie depenalizzata prevista dall’art. 647, primo comma, n. 3 del Codice penale (appropriazione di cose avute per errore o caso fortuito), sussistendo quindi un mero obbligo civilistico di restituzione dell’indebito, privo di rilevanza penale.

La Corte ha accolto il ricorso.

Da un lato, il denaro può certamente costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, nonostante la sua natura fungibile.

Dall’altro lato, va considerato di altri solo quando sia affidato per un uso determinato o per una specifica indicazione nell’interesse del proprietario: in tal caso il possesso non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto prevalente del proprietario e, ove ciò avvenga, l’agente commette appropriazione indebita.

Tuttavia, nel caso di somme bonificate per errore, non essendo il denaro trasferito per uno scopo specifico, le somme non possono ritenersi oggetto di appropriazione indebita, se non restituite.

Fatta questa premessa, gli Ermellini hanno distinto tre ipotesi:

  1. se il disponente trasferisce ad altri quanto dovuto, ma con un preciso vincolo di destinazione e il destinatario invece ne dispone a piacimento tradendo il vincolo imposto, il tipo “appropriazione” resta integrato;
  2. se, infine, il disponente trasferisce per mero errore, mancando la volontà in tal senso (ancorché il titolo sia astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà), è vero che manca il vincolo di destinazione sulla cosa trasferita, ma solo perché a monte difettano la volontà e la causa del trasferimento.
  3. se, infine, il disponente trasferisce per mero errore, mancando la volontà in tal senso (ancorché il titolo sia astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà), è vero che manca il vincolo di destinazione sulla cosa trasferita, ma solo perché a monte difettano la volontà e la causa del trasferimento.
  1. La Corte, osservando come la condotta in esame rientrasse nell’ultima delle ipotesi esposte, ha concluso che la medesima integrava “solo” un illecito civilistico e che, pertanto, fosse in tale sede che si dovesse agire per il recupero.


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