di Mario Dusi - La previsione di cui all’art. 1751 bis del Codice Civile, secondo la quale l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, al momento della cessazione del rapporto, la corresponsione in favore dell’agente commerciale di un’indennità di natura non provvigionale, è derogabile sia nell’anche nel quomodo: così la Corte di Cassazione con ordinanza del 20 gennaio 2026, n. 1226, confermando il proprio consolidato orientamento in materia. Secondo gli Ermellini, l’agente può, d’intesa con la preponente, stabilire espressamente che all’obbligo assunto non sia correlato alcun corrispettivo, posto che la mancata specifica valorizzazione economica dell’impegno può risultare comunque conveniente, e quindi trovare giustificazione, nel contesto complessivo del rapporto di agenzia. Ne consegue che la naturale onerosità del patto di non concorrenza non ha carattere inderogabile, non essendo assistita da una espressa sanzione di nullità, né essendo posta a tutela di un interesse pubblico generale, bensì di un interesse disponibile delle parti. La mancanza di una clausola che preveda tale indennità (o la presenza di una clausola che la escluda) non determina, quindi, la nullità del patto di non concorrenza post contrattuale.
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