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Accordi fra le parti: l’emoji del pollice alzato vale come consenso

di Mario Dusi - L’espressione di consenso ad un accordo tra le parti può avvenire anche tramite l’invio su WhatsApp dell’emoji del pollice sollevato: è quanto stabilito (con ordinanza) dal giudice del Tribunale di Bologna in data 16 febbraio 2025 (causa iscritta al ruolo generale numero 5634/2024).


Il caso riguardava una domanda di reintegrazione nel possesso del diritto di veduta in appiombo (esercitato dalle finestre del primo piano verso il basso), venuto meno a seguito dell’installazione di una “pergotenda”, ancorata al suolo dai proprietari dell’appartamento posto al piano terra, per la quale parte ricorrente dichiarava di non aver mai dato il proprio assenso.


I resistenti eccepivano, tuttavia, che l’installazione era stata preceduta dalla comunicazione via WhatsApp, sulla chat condominiale, della volontà di montare la struttura in questione, corredata di descrizione analitica dell’opera e rilievi fotografici che ne evidenziavano caratteristiche e posizionamento, accompagnata dalla domanda se i condomini fossero d’accordo, cui la ricorrente aveva risposto inviando il messaggio “Mi sembra una ottima idea”, seguito dal simbolo del pollice alzato (ossia i famosi emoji).


Solo successivamente i resistenti avevano effettuato l’ordine della tenda e pagato il prezzo convenuto.


Il giudice ha osservato come non apparisse ragionevole ritenere che la ricorrente, con la sua replica alla richiesta di approvazione avanzata dai resistenti, avesse inteso semplicemente esprimere un commento astratto sull’estetica del manufatto.


La richiesta nella chat condominiale, infatti, era stata molto specifica e riguardava sia le caratteristiche estetiche, tecniche e strutturali, sia l’esatto posizionamento della tenda, ed era dunque abbastanza dettagliata da consentire una valutazione consapevole dell’opera.


Il giudice ha quindi concluso che l’assenso espresso con aggiunta dell’emoticon debba avere validità quale manifestazione di volontà e fornisce prova dell’esistenza di accordi tra le parti (escludendo così la sussistenza dei presupposti dell’invocata tutela possessoria).


Attenzione, quindi, alle chat ed alle modalità di dare una propria valutazione alle richieste di altre parti!


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